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AUTOCERTIFICAZIONE Legge 8 marzo 1999, n. 50 - Delegificazione e testi unici di
norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1999 Art. 1. (Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione) 1. In attuazione dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e princėpi e sono emanati con le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e semplificazione. Art. 2. (Integrazione dei criteri di semplificazione procedimentale) 1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 č sostituito dal seguente: "2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalitā di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali."; b) al comma 4, la parola: "sessantesimo" č sostituita dalla seguente: "quindicesimo"; c) al comma 5, dopo la lettera gquinquies), introdotta dall'articolo 1, comma 17, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono aggiunte le seguenti: "g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento; g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche."; d) dopo il comma 5 č inserito il seguente: "5bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione". 2. Dopo l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, č inserito il seguente: "Art. 20bis. - 1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente: |
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